Art. 22.
(Responsabilità disciplinare).
1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile
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a direttive impartite dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
2. La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
3. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori e ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi o di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.